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INFORTUNIO SUL LAVORO
14.01.2014

INFORTUNIO SUL LAVORO

 Cass Pen, Sez. 4, 16 ottobre 2013, n. 42503

INFORTUNIO SUL LAVORO E APPLICAZIONE DELLE MISURE INTERDITTIVE IN CASO DI GRAVE INFORTUNIO SUL LAVORO
 
Ecco una recente sentenza della Cassazione.
INFORTUNIO SUL LAVORO E APPLICAZIONE DELLE MISURE INTERDITTIVE 
Cass Pen, Sez. 4, 16 ottobre 2013, n. 42503
 
“In caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente”. Le sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231/01 all’art. 9 secondo comma sono: 
 
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 
La Cassazione Penale ha stabilito tale principio che prevede l’obbligatoria applicazione della sanzione interdittiva in caso di infortunio sul lavoro. Nel caso di specie il datore di lavoro era stato considerato colpevole, in quanto aveva consentito al lavoratore di operare presso un trapano privo di dispositivo automatico di blocco, il lavoratore nello svolgere tale operazione, aveva ripotato l'amputazione di una falange. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale applicava, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità degli Enti, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 231 del 2001, all’azienda “Ente” la sanzione pecuniaria di € 10.000, nonché le misure interdittive di cui all'art. 9, co. 2°, D.Lgs. 231/01, per la durata di mesi due. 
 
L’azienda ricorreva in Cassazione sostenendo che le sanzioni interdittive non dovevano essere applicate, ricorrendo le cause dì esclusione di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 17 del D.lgs. 231/01. L’azienda aveva provveduto al risarcimento integrale dei danni subiti dal lavoratore e pertanto aveva riparato le conseguenze dannose derivanti dal reato.
 
La Suprema Corte riteneva ininfluente l’addotta motivazione in quanto, il terzo comma dell’art. 25 septies del D.lgs. 231/01 stabilisce che “In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.
 
La Cassazione, da tale disposizione, ha desunto che in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente.
 
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